Sez. 1, Sentenza n. 3089 del 19/11/1973 (Rv. 366843 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI ESECUZIONE NON IMMEDIATA - MANCANZA DI UN TERMINE - INADEMPIMENTO - CONDIZIONI - COSTITUZIONE IN MORA - PREVIO RICORSO AL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DECORSO DI CONGRUO PERIODO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (OPERE PUBBLICHE - COLLAUDO).*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI ESECUZIONE NON IMMEDIATA - MANCANZA DI UN TERMINE - INADEMPIMENTO - CONDIZIONI - COSTITUZIONE IN MORA - PREVIO RICORSO AL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DECORSO DI CONGRUO PERIODO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (OPERE PUBBLICHE - COLLAUDO).*
Anche quando, per la natura del contratto o, piu specificamente, per la natura della prestazione, l'obbligazione non debba e non possa essere adempiuta immediatamente, e le parti non abbiano prefissato un termine, non e sempre necessario che la parte adempiente costituisca in mora l'altra, facendo previamente ricorso al giudice per la fissazione del termine a sensi dell'art 1183 cod civ; ma e sufficiente, affinche possa considerarsi verificato l'inadempimento, che, tenuto conto della natura del rapporto, dell'economia generale del contratto e del rispettivo interesse delle parti, sia decorso un periodo di tempo congruo in relazione all'essenza ed all'oggetto della prestazione, senza che questa sia stata eseguita. (fattispecie riguardante ritardo della pa nel provvedere al collaudo in un appalto di opere pubbliche). (V 2934/67, mass n 330613; 927/63; 1935/61; 2142/60; 2443/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)