Sez. 3, Sentenza n. 778 del 29/04/1965 (Rv. 311491 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI RELATIVI - GIUDICE PERTINENTE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI RELATIVI - GIUDICE PERTINENTE.*
L'esecuzione dei provvedimenti di urgenza non deve essere preceduta dalla intimazione del precetto, ne sono applicabili ad essa, rimedi dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli Atti esecutivi di cui agli artt. 616 e segg. cod.proc.civ. tutte le funzioni che nel normale procedimento di esecuzione sono devolute ad altri organi giurisdizionali, salvo che siano incompatibili con la natura particolare dei provvedimenti di urgenza, si accentrano nel giudice che ha emesso il provvedimento ex art. 700 cod.proc.civ. o nel giudice che procede all'istruzione del giudizio di merito se il provvedimento e stato emesso da altro giudice, il quale giudice e competente ad emettere tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione del provvedimento di urgenza, a risolvere le eventuali difficolta sorte in Sede di esecuzione e le contestazioni e le opposizioni sollevate dalle parti del processo di merito, salvo il loro, eventuale riesame in Sede decisoria. (V. 1317/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)