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Sez. 3, Sentenza n. 8586 del 20/10/1994 (Rv. 488179 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Esecuzione - Mezzi - Forma coattiva diretta o normale procedura di esecuzione - Carattere alternativo - Competenza rispettiva - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488179-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

Il soggetto beneficiario di un provvedimento cautelare e di urgenza può alternativamente servirsi, per l'esecuzione, della forma coattiva diretta o della normale procedura di esecuzione, notificando alla controparte il titolo e l'intimazione ad adempiere: nella prima ipotesi il giudice competente è quello che ha emesso il provvedimento o che è competente per il merito, se risulta instaurato il relativo giudizio; nella seconda è competente il giudice della esecuzione, secondo le regole ordinarie (nella specie, notificato il precetto e depositata l'istanza al pretore che ha emesso il provvedimento urgente per la fissazione della modalità di esecuzione, l'interessato aveva rivolto analoga istanza al giudice istruttore della causa di merito, nel frattempo da lui stesso promossa, che aveva declinato la propria competenza in favore del pretore, giudice della esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)