Sez. 1, Sentenza n. 25972 del 03/10/2024 (Rv. 672748-01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 40, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 - Indennità aggiuntiva - Proprietario coltivatore diretto - Richiesta congiunta all'indennità di espropriazione - Necessità - Terzo coltivatore diretto - Differenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo professionale ex art. 40, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere richiesta necessariamente in modo congiunto all'indennità di espropriazione, trattandosi di determinare la somma complessivamente dovuta dall'espropriante a colui che venga privato del suo diritto reale in uno con l'attività di coltivatore del fondo; diversamente, l'indennità dovuta al terzo coltivatore diretto in forza di un rapporto agrario contrattuale o compartecipativo, prevista dall'art. 42 che rinvia per la liquidazione all'art. 40 cit., può essere oggetto di domanda autonoma, in quanto volta a ristorare l'attività coltivatrice svolta su suolo altrui, interrotta forzatamente per effetto della procedura espropriativa.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 com. 4 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)