Sez. 1 - , Ordinanza n. 19931 del 10/08/2017 (Rv. 645200 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Proprietario coltivatore diretto – Indennità aggiuntiva ex art. 17 della l. 865 del 1971 – Proposizione della domanda solo congiuntamente a quella di perdita del bene – Necessità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di indennità di espropriazione, la domanda avente ad oggetto l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17 della l. n. 865 del 1971 da parte del proprietario coltivatore del fondo, diversamente da quanto accade o può accadere per tutti gli altri soggetti che hanno titolo a richiedere quell’emolumento (e che sono presi in considerazione dal comma 2 della richiamata disposizione), non può essere richiesta separatamente da quella relativa alla perdita del bene, risolvendosi essa - in tali casi - in una modalità di calcolo della somma complessivamente dovuta dall’espropriante a colui che venga privato del suo diritto reale in uno con l’attività di coltivatore del fondo, somma che perciò deve essere calcolata accrescendo l’ammontare della perdita del cespite di base con l’indennità aggiuntiva del coltivatore, a ristoro della perdita complessiva, in un unico e non frazionabile giudizio di stima.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)