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Sez. L, Sentenza n. 7324 del 08/08/1994 (Rv. 487695 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Rivalutazione della retribuzione pensionabile - Disciplina ex art. 3 legge n. 297 del 1982 - Decorrenza dal 1 luglio 1982 - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e violazione del principio ex art. 38 Cost. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487695-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La norma di cui all'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nella parte in cui, nel porre un meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile ha inteso incidere soltanto sulle pensioni decorrenti dal 1 luglio 1982 in poi, con esclusione di quelle con decorrenza anteriore, non viola il principio di eguaglianza, costituzionalmente garantito (art. 3 della Costituzione), atteso che ogni intervento legislativo a tutela delle posizioni pensionistiche ha carattere graduale e progressivo nel tempo e non sussiste alcun principio di necessaria retroattività nell'attribuzione dei benefici previdenziali; la suddetta norma non viola nemmeno il principio posto dall'art. 38 della Costituzione, atteso che per prestazioni pensionistiche adeguate alle esigenze di vita dei lavoratori aventi diritto ad esse, devono intendersi prestazioni che non soltanto siano collegate alla retribuzione, senza peraltro costituirne necessariamente un prolungamento, ma che siano fondamentalmente idonee a realizzare le esigenze connesse al tenore di vita conseguito, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, il quale, a tal fine, deve anche tener conto della contribuzione e del reddito conseguito durante la vita lavorativa, delle effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni, delle esigenze di un graduale sviluppo del sistema previdenziale, e dell'interesse delle categorie meno protette e bisognevoli di tutela adeguata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)