Sez. L, Sentenza n. 12137 del 24/11/1995 (Rv. 494782 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Calcolo ex art. 2, sesto comma, legge n. 67 del 1988 - Meccanismo di rivalutazione - Applicabilità alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1987 - Esclusione - Art. 3, commi ottavo, nono, prima del 30 giugno 1982 - Esclusione - Art. 3, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo, legge n. 297 del 1982 - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, comma sesto, della legge 11 marzo 1988 n. 67 - autenticamente interpretato dall'art. 3 comma secondo bis, della legge 20 maggio 1988 n. 160, di conversione del D.L. 21 marzo 1988 n. 86 - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art.3, undicesimo comma della legge 29 maggio 1982 n. 297, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma; la medesima legge n. 297/1982 delinea infatti, con le previsioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo del citato art. 3, una disciplina unitaria del nuovo sistema di computo della retribuzione pensionabile che è riferibile solo alle pensioni liquidate con decorrenza successiva alla suddetta data.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)