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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6518 del 04/04/2016 (Rv. 639534 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Condizioni - Irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio - Sufficienza - Esclusione - Causa determinante della tardività dell'opposizione - Necessità - Onere probatorio a carico dell'opponente - Militare di leva - Notifica presso la residenza abituale - Inidoneità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2016-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639534-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; sicché, la mera circostanza della nullità della notifica del decreto ingiuntivo a militare di leva, in violazione dell'art. 146 c.p.c., non è sufficiente a fondare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alla concrete modalità di espletamento del servizio, abbiano reso impossibile al militare mantenere contatti con il suo luogo di residenza abituale ed i suoi congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre che, sia pur irritualmente, aveva ricevuto la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell'atto per reagirvi adeguatamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 146, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)