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Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 14/05/2013 (Rv. 626245 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Legittimità - Condizioni - Irregolarità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del decreto monitorio - Necessità - Prova relativa - Onere dell'opponente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626245-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)