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Sez. 3, Sentenza n. 1260 del 18/06/1965 (Rv. 312422 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - AMMINISTRAZIONE E ORDINAMENTO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NON RICONOSCIUTE - RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI.*
Stato
decisa il 1965-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312422-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - AMMINISTRAZIONE E ORDINAMENTO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NON RICONOSCIUTE - RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI.*

Qualora un'associazione nazionale non riconosciuta (nella specie, associazione nazionale tubercolosi di guerra) sia costituita dall'insieme di associazioni locali o periferiche, tra loro collegate da un vincolo associativo, in virtu dell'art. 36 cod.civ., ciascun ente operante in loro dev'essere rappresentato in giudizio, nelle controversie che lo riguardano, dal suo Presidente o direttore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)