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Sez. 1, Sentenza n. 902 del 15/03/1957 (Rv. 882462 - 01)

OPPOSIZIONE DI TERZO - OPPOSIZIONE ORDINARIA E REVOCATORIA - CUMULO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE. OPPOSIZIONE DI TERZO - OPPOSIZIONE ORDINARIA DELL'AVENTE CAUSA - PRIORITÀ DELLA TRASCRIZIONE - TITOLO POSTO A BASE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INOPPUGNABILITÀ - FATTISPECIE. OPPOSIZIONE DI TERZO - ATTI E DOCUMENTI DEL GIUDIZIO IMPUGNATO - ACQUISIZIONE - FACOLTÀ DEL GIUDICE. PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - OPPORTUNITÀ - ACCERTAMENTO INCENSURABILE.
Stato
decisa il 1957-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882462-01

OPPOSIZIONE DI TERZO - OPPOSIZIONE ORDINARIA E REVOCATORIA - CUMULO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE. OPPOSIZIONE DI TERZO - OPPOSIZIONE ORDINARIA DELL'AVENTE CAUSA - PRIORITÀ DELLA TRASCRIZIONE - TITOLO POSTO A BASE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INOPPUGNABILITÀ - FATTISPECIE. OPPOSIZIONE DI TERZO - ATTI E DOCUMENTI DEL GIUDIZIO IMPUGNATO - ACQUISIZIONE - FACOLTÀ DEL GIUDICE. PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - OPPORTUNITÀ - ACCERTAMENTO INCENSURABILE.

L'opposizione di terzo ordinaria (1' comma art. 404 cod.proc.civ.) e quella revocatoria (art.cit.2' comma) possono cumularsi quando l'opponente sia nel contempo avente causa di una delle parti e fruente di una situazione giuridica autonoma. Tale ipotesi si verifica ove l'avente causa del venditore elevi opposizione contro la sentenza costitutiva pronunciata in favore di altro acquirente dell'immobile dallo stesso venditore, facendo nel contempo valere gli effetti della trascrizione del proprio titolo in confronto a quella della domanda giudiziale conclusasi con la sentenza opposta. Ove sia proposta opposizione ordinaria di terzo dall'avente causa di una delle parti nella res litigiosa, in base all'art. 111 ult. Comma cod.proc.civ. (posto in correlazione con il sistema fissato nei comma precedenti che estendono all'avente causa gli effetti della regiudicata della sentenza pronunciata in confronto del dante causa, salve le norme sulla trascrizione), l'avente causa opponente in via ordinaria non può invocare altro che l'eventuale priorità della sua trascrizione (anche facendo valere, se del caso, la nullità formale della trascrizione avversaria), e non può invece rimettere in discussione la validità e la data del titolo sul quale si è pronunciata la sentenza impugnata in opposizione, perché su tal punto l'opponente è e rimane vincolato dal giudicato quale avente causa nella res litigiosa. Ciò vale a maggior ragione nel caso della particolare trascrizione prevista dall'art. 2652 n.2 cod.civ., perché in tale ipotesi il titolo in cui operano gli effetti della trascrizione è rappresentato dalla domanda giudiziale seguita da sentenza di accoglimento, onde è affatto estraneo alla regolamentazione data da detto articolo il rapporto sottostante, sul quale ha deciso la sentenza. Nessuna disposizione prescrive l'acquisizione nel giudizio di opposizione di terzo degli Atti e documenti del giudizio conchiuso con la sentenza impugnata in opposizione, mentre la richiesta del fascicolo d'ufficio è facoltà rimessa al criterio prudenziale del giudice, insindacabile in Cassazione. Costituisce apprezzamento insindacabile sospendere il corso del giudizio fino all'esito di altro giudizio, in quanto lo stabilire se sussista fra l'uno e l'altro un nesso di dipendenza è indagine di mero fatto.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)