Sez. 3, Sentenza n. 2747 del 07/04/1988 (Rv. 458403 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - AVENTI CAUSA E CREDITORI DELLE PARTI - AVENTI CAUSA - PROPONIBILITÀ SIA DELLA OPPOSIZIONE REVOCATORIA CHE DI QUELLA ORDINARIA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE ORDINARIA DEL PROPRIETARIO (GIÀ AFFITTUARIO) DI FONDO RUSTICO, AVVERSO LA SENTENZA PRONUNCIATA CON L'INTERVENTO DEL SUO DANTE CAUSA E DICHIARATIVA DELLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELL'AFFITTO DEL FONDO STESSO - PROPONIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - AVENTI CAUSA E CREDITORI DELLE PARTI - AVENTI CAUSA - PROPONIBILITÀ SIA DELLA OPPOSIZIONE REVOCATORIA CHE DI QUELLA ORDINARIA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE ORDINARIA DEL PROPRIETARIO (GIÀ AFFITTUARIO) DI FONDO RUSTICO, AVVERSO LA SENTENZA PRONUNCIATA CON L'INTERVENTO DEL SUO DANTE CAUSA E DICHIARATIVA DELLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE DELL'AFFITTO DEL FONDO STESSO - PROPONIBILITÀ.*
Gli aventi causa di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa non solo quando essa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno a termini del secondo comma dell'art. 404 cod. proc. civ. (cosiddetta opposizione di terzo revocatoria), ma anche con l'opposizione ordinaria prevista nel primo comma dello stesso articolo quando facciano valere un proprio diritto non derivante dalla situazione o dal rapporto su cui abbia pronunciato la sentenza emessa nei confronti del dante causa. Ne consegue che il proprietario (già affittuario) del fondo, può proporre opposizione ordinaria avverso la sentenza che, con l'intervento del suo dante causa, si sia limitata a dichiarare la cessazione della proroga legale dell'affitto del fondo stesso (e ad ordinarne il rilascio) fra parti estranee, poiché l'affitto oggetto della sentenza non è collegato neppure indirettamente con l'autonoma posizione giuridica fatta valere con l'opposizione. (V 2095/74, mass n 370399; (V 902/57, mass n 882462).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)