diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4364 del 25/06/1983 (Rv. 429263 - 01)

ARBITRATO - ARBITRAGGIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE - IMPUGNAZIONE PER MANIFESTA INIQUITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429263-01

ARBITRATO - ARBITRAGGIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE - IMPUGNAZIONE PER MANIFESTA INIQUITÀ - AMMISSIBILITÀ.*

Solo in presenza di un arbitraggio - che ricorre quando le parti abbiano affidato al terzo arbitratore non già l'incarico di risolvere una controversia nascente da un rapporto giuridico preesistente e già perfetto (come nell'arbitrato rituale ed in quello libero) - ma di determinare in un negozio giuridico in via di perfezionamento, un elemento che le parti non hanno voluto o potuto determinare, sicché l'arbitratore non dirime liti con poteri decisori, ma concorre con le parti nella formazione del contenuto del negozio - è possibile la impugnazione del lodo per manifesta iniquità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)