Sez. 1, Ordinanza n. 1846 del 25/06/1971 Cc. (dep. 09/11/1971) Rv. 119246 - 01
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PLURIME CONDANNE SUCCESSIVE AL BENEFICIO - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'ULTIMA CONDANNA - RITO DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE.*
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PLURIME CONDANNE SUCCESSIVE AL BENEFICIO - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'ULTIMA CONDANNA - RITO DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE.*
La revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto tanto se il condannato commetta, nei termini stabiliti, un delitto o una contravvenzione della stessa indole, o non adempia agli obblighi impostigli, quanto se riporti un'altra condanna per delitto anteriormente commesso. Pertanto, nel caso di plurime condanne successive a quella con cui fu concesso il beneficio, la revoca della sospensione, cui non sia stato provveduto con le sentenze, deve essere pronunciata, con le forme previste per gl'incidenti di esecuzione, dal giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna, cui appartiene pure la Competenza a provvedere per la esecuzione delle pene concorrenti. Tale Competenza e di carattere funzionale ed inderogabile. (V 114625, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 590, Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)