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Sez. 2, Sentenza n. 3743 del 15/12/1980 Cc. (dep. 08/01/1981) Rv. 147267 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA A CAUSA DI CONDANNA SUCCESSIVA A PENA CHE, CUMULATA A QUELLA PRECEDENTEMENTE SOSPESA, SUPERI I LIMITI STABILITI DALL'ART 163 COD PEN - VALUTAZIONE DISCREZIONALE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DELLA REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147267-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA A CAUSA DI CONDANNA SUCCESSIVA A PENA CHE, CUMULATA A QUELLA PRECEDENTEMENTE SOSPESA, SUPERI I LIMITI STABILITI DALL'ART 163 COD PEN - VALUTAZIONE DISCREZIONALE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DELLA REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITA.*

La revoca della sospensione condizionale a causa di condanna, riportata nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art 163 cod pen, puo essere disposta dal giudice dell'esecuzione, non implicando Esercizio di poteri discrezionali. (Conf mass n 119246; (Conf mass n 139240).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)