Sez. L, Sentenza n. 3924 del 08/06/1983 (Rv. 428852 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - IMPRESE INDUSTRIALI EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IMPRESA ARTIGIANA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - IMPRESE INDUSTRIALI EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - IMPRESA ARTIGIANA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, nella nozione di imprese industriali assunta dall'art. 35 della legge n. 300 del 1970 rientra - sempreché presenti, quanto al numero dei lavoratori occupati, i requisiti stabiliti da tale norma - anche l'impresa artigiana, la quale può assumere dimensioni tali da farla assimilare, per molti aspetti, alle C.d. piccole imprese industriali, atteso che la legge 25 luglio 1956 n. 860, pur mantenendo la necessità del lavoro professionale, anche manuale, del del titolare (pur se non con carattere di prevalenza) e della piena responsabilità del medesimo, consente in detta impresa l'utilizzazione di macchinari e fonti di energia e l'occupazione di un numero anche notevole di dipendenti. Del resto, in presenza del requisito numerico determinato in base ai criteri dettati dal primo e dal secondo comma dell'art. 35 citato, l'esclusione della garanzia reale per i dipendenti delle imprese artigiane, i quali si trovano in condizioni sostanzialmente identiche a quelle dei lavoratori occupati in imprese non artigiane, non sarebbe coerente con il principio costituzionale di eguaglianza; né tale deteriore trattamento ai danni dei lavoratori delle imprese artigiane - i quali, in Mancanza del requisito numerico stabilito dal primo comma dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, non si gioverebbero neppure della tutela obbligatoria assicurata dall'art. 8 di questa stessa legge - potrebbe ritenersi giustificato alla stregua della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 45 cost., circa la tutela e lo sviluppo dell'artigianato. (V 4864/82, mass n 422866; (V 5058/78, mass n 394815).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 45, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)