Sez. 1, Sentenza n. 10909 del 11/07/2003 (Rv. 564973 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto - Applicabilità dell'art. 163 n. 7 cod. proc. civ. - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE
In tema di procedimento civile ed in ipotesi di giudizio dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod. proc. civ., il quale non prevede, tra i suoi requisiti, l'avvertimento al convenuto - previsto per il procedimento dinanzi al tribunale dall'art. 163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - che la costituzione oltre il termine di legge produce la decadenza stabilita dall'art. 167 stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)