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Sez. 1, Sentenza n. 5342 del 02/06/1999 (Rv. 526928 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Atto di citazione - Avvertimento circa le conseguenze della tardiva costituzione del convenuto - Necessità - Esclusione - Autonomia della disciplina dettata per il procedimento innanzi al giudice di pace.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526928-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Nel procedimento davanti al giudice di pace non è prescritto, tra gli elementi dell'atto introduttivo, l'avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto (art.163 n.7 cod. proc. civ.), non operando in detto procedimento le preclusioni e le decadenze che nel procedimento innanzi al tribunale sono connesse agli atti introduttivi (vedi Corte Costituzionale n.154/97).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)