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Sez. U, Sentenza n. 1916 del 17/02/1992 (Rv. 475762 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Licenziamento determinato da motivi sindacali - Nullità - Estensione a tutti i rapporti di lavoro indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda - Perseguibilità da parte del sindacato ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 - Elemento ostativo derivante dall'inapplicabilità dell'art. 18 della citata legge - Insussistenza - Fattispecie anteriore alla legge n. 108 del 1990.
Stato
decisa il 1992-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475762-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale

Il licenziamento determinato da motivi sindacali è viziato da nullità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - la cui previsione è applicabile, a norma dell'art. 11 della stessa legge nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 1971, a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda e, quindi, anche in mancanza di garanzia di stabilità reale - ed è idoneo a ledere l'interesse collettivo alla libertà ed all'attività sindacale, risultando perciò perseguibile dal sindacato con il procedimento previsto dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300; al cui esperimento non osta l'inapplicabilità dell'art. 18 di tale legge, atteso che a determinare la rimozione (e la cessazione degli effetti) della condotta antisindacale integrata dal detto licenziamento è idoneo, pur nell'inerzia del lavoratore interessato (la cui eventuale azione, ancorché coincidente nell'oggetto materiale, è ontologicamente distinta da quella del sindacato), l'accertamento della nullità del recesso del datore di lavoro e quindi della persistente validità ed efficacia del rapporto di lavoro, con applicabilità (in danno del detto datore) dei principi della "mora credendi". (Principio affermato in relazione a fattispecie anteriore alla legge 11 maggio 1990 n. 108).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)