Sez. L, Sentenza n. 10339 del 21/10/1997 (Rv. 509082 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Condotta antisindacale - Eventuale plurioffensività - Configurabilità - Azioni a tutela dell'interesse sindacale e dell'interesse individuale del singolo lavoratore - Distinzione e autonomia - Conseguenze - Attualità della condotta e permanenza dei suoi effetti - Verifica - Momento rilevante - Lesione degli interessi esclusivamente sindacali - Vicende relative all'eventuale azione individuale intrapresa dal lavoratore - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Accoglimento in via interinale e con provvedimento cautelare della impugnativa del trasferimento da parte del lavoratore - Interesse del sindacato alla proposizione del ricorso ex art. 28 Stat. Lav. - Permanenza - Mancata proposizione di tale ricorso nell'attualità del comportamento lesivo - Successiva proposizione dello stesso in relazione al successivo sfavorevole andamento del giudizio individuale - Attualità della lesione - Insussistenza - Interesse al ricorso - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
La condotta antisindacale prevista nell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori può comportare anche la lesione dell'interesse individuale del singolo lavoratore (come, nell'ipotesi, in specie ricorrente, di trasferimento di dirigente sindacale) dando vita in tal caso ad azioni distinte, autonome e senza reciproche interferenze; ne consegue che l'attualità di tale condotta e la permanenza dei suoi effetti, requisiti la cui positiva verifica condiziona la concessione del provvedimento repressivo a carico del datore di lavoro, vanno accertate con riferimento agli interessi dei quali il sindacato è portatore esclusivo e non possono esser condizionate dalle vicende relative all'eventuale azione individuale intrapresa dal lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che da un lato l'accoglimento di quest'ultima in via interinale e con provvedimento cautelare non fa venire meno l'interesse del sindacato alla proposizione del ricorso ex art. 28 cit. e che, d'altro lato e specularmente, la mancata proposizione di tale ricorso nell'attualità del comportamento lesivo non legittima la successiva proposizione dello stesso quale reazione ad una condotta non più attuale, sol perché le vicende successive del giudizio promosso dal lavoratore sono state sfavorevoli a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)