Sez. 5, Sentenza n. 2878 del 06/02/2009 (Rv. 606462 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Redditi da lavoro dipendente - Avviso di accertamento - Qualificazione delle somme come "emolumenti", senza ulteriori specificazioni - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di imposte dirette, l'avviso di accertamento del reddito da lavoro dipendente, con il quale si contesta l'omessa dichiarazione di una somma percepita dal datore di lavoro non può limitarsi, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla generica qualificazione della somma stessa come "emolumento", senza ulteriori specificazioni, e ciò in quanto l'emolumento è un fenomeno di genere, del quale, per la validità dell'avviso di accertamento, deve essere indicata la specie reddituale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)