Sez. 5, Sentenza n. 1905 del 30/01/2007 (Rv. 597024 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Redditi da lavoro dipendente - Disciplina degli artt. 46 e 48 t.u.i.r. - Carattere - Pluralità di "voci" - Avviso di accertamento - Qualificazione delle somme come "emolumenti", senza ulteriori specificazioni - Insufficienza - Indicazione del titolo o causale dell'erogazione - Necessità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di imposte dirette, il regime del reddito di lavoro dipendente, come disegnato dagli artt. 46 e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), non solo non può dirsi caratterizzato da una presunzione di appartenenza a tale categoria di tutte le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore, ma risulta ispirato ad una solo tendenziale onnicomprensività nella sfera reddituale delle erogazioni da questo percepite, essendo prevista un'ampia gamma di "voci" che il legislatore, pur prescindendo dalla validità e rilevanza della distinzione teorica fra "esenzioni" ed "esclusioni" dal reddito, considera, in tutto o in parte, sottratte all'ambito reddituale. Ove si consideri altresì che costituisce principio generale in materia che le somme aventi natura risarcitoria di danni emergenti sono estranee al concetto di reddito (art. 6, secondo comma, del medesimo t.u.i.r.), ne consegue che, in sede di accertamento del reddito di lavoro dipendente, nell'emettere l'avviso con il quale contesti l'omessa dichiarazione di una somma percepita dal datore di lavoro, l'ufficio, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo che abbia fatto ricorso a metodi induttivi o sintetici - nel qual caso è tenuto a indicarne le ragioni giustificatrici -, non può limitarsi alla qualificazione della somma stessa come "emolumenti", senza ulteriori specificazioni, essendo viceversa tenuto ad indicare, nell'ambito dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa avanzata, quello che, almeno ad avviso dello stesso ufficio, costituisce il "titolo", la "causale", dell'erogazione in questione (a tal fine potendo essere sufficiente anche la mera contestazione di una corresponsione "fuori busta"). Solo in tal modo, infatti, il contribuente è posto, in ossequio ai principi di informazione e collaborazione fissati già dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quindi dagli artt. 2, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e, infine, specificamente per le imposte sui redditi, dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, in condizione - prima - di valutare con pienezza di cognizione e senza inammissibili riduzioni del lasso di tempo a disposizione dovute alla necessità di acquisire i necessari elementi conoscitivi, la fondatezza della pretesa fiscale e la conseguente condotta da adottare, e - poi -, in caso di scelta per l'impugnazione giudiziale, di contestare adeguatamente in tale sede l'"an" e il "quantum debeatur".
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)