Sez. L, Sentenza n. 7607 del 23/12/1983 (Rv. 432222 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE - ASSUNZIONE DIRETTA O PER DELEGA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - CRITERI - VIOLAZIONE - VIZIO DI COMPETENZA O DELL'ASSUNZIONE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE - ASSUNZIONE DIRETTA O PER DELEGA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - CRITERI - VIOLAZIONE - VIZIO DI COMPETENZA O DELL'ASSUNZIONE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
L'art. 203 cod. proc. civ., facendo riferimento a mezzi di prova che debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, riserva al potere discrezionale del giudice lo stabilire, per ragioni di economia o di speditezza ovvero di miglior reperimento della prova, se l'assunzione di questa debba o meno avvenire direttamente ovvero per delega, che, trattandosi di prova testimoniale, va conferita al pretore del cui mandamento il teste (o la parte, nel caso di giuramento) abbia la residenza (o la dimora), fermo restando peraltro che la violazione di tale criterio di individuazione del giudice delegato, non si traduce in un vizio di Competenza, né incide sulla validità dell'assunzione della prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)