Sez. 1, Sentenza n. 13656 del 30/05/2013 (Rv. 626647 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta "ad substantiam" - Necessità - Contratto cosiddetto "aperto" di fornitura concluso a seguito di gara - Necessità - Limiti - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
I contratti conclusi dalla P.A. - che richiedono la forma scritta "ad substantiam", ma per i quali non sempre è richiesto un unico documento scritto - postulano, per la loro validità, la prova documentale della rappresentanza organica in capo allo stipulante o l'indicazione della norma statutaria che legittimi il funzionario, quale organo, a stipulare il singolo contratto senza previo contratto cosiddetto "aperto" di fornitura concluso a seguito di gara. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, non ha riconosciuto la validità dell'ordine per l'acquisto di medicinali sottoscritto dal responsabile amministrativo, non medico, della farmacia di un Policlinico universitario).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)