Sez. U, Sentenza n. 6827 del 22/03/2010 (Rv. 612316 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Necessità - Conclusione a mezzo scritti distinti - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Contratti di fornitura di presidi tecnici e di protesi per invalidi.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali; peraltro, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. del Ministero della Sanità 28 dicembre 1992 n. 197100, che disciplina la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi, la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di tali protesi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, DM Sanità 28/12/1992 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)