Sez. 3, Sentenza n. 7256 del 11/05/2012 (Rv. 622383 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Danno non patrimoniale da vacanza rovinata - Risarcibilità - Condizioni.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che - alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede - superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 47, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1990 num. 314
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)