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Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 14/07/2015 (Rv. 636373 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Danno da "vacanza rovinata" - Risarcibilità - Condizioni - Gravità della lesione e serietà del pregiudizio - Necessità - Fondamento e modalità di verifica.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636373-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 47, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1990 num. 314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)