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Sez. 3, Sentenza n. 3667 del 16/12/1971 (Rv. 355417 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - SCIOPERO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1971-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355417-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - SCIOPERO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Lo sciopero del personale dipendente non costituisce, di per se e in ogni caso, causa non imputabile dell'inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte dall'imprenditore: il relativo accertamento costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1218, Costituzione art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)