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Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 11/06/1986 (Rv. 446695 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DEBITORE - SCIOPERO - DEL PERSONALE DIPENDENTE - IRRILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1986-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446695-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DEBITORE - SCIOPERO - DEL PERSONALE DIPENDENTE - IRRILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Lo sciopero del personale dipendente non costituisce, di per sè e in ogni caso, causa non imputabile dell'inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte dall'imprenditore e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto demandata al giudice del merito. (Conf 3667/71, mass n 355417).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)