Sez. L, Sentenza n. 5854 del 23/11/1985 (Rv. 443039 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - STRAORDINARIETÀ ED OCCASIONALITÀ DELL'OPERA - ACCERTAMENTO - UTILIZZAZIONE DI NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - STRAORDINARIETÀ ED OCCASIONALITÀ DELL'OPERA - ACCERTAMENTO - UTILIZZAZIONE DI NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso di ricorso, da parte di un imprenditore operante nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali, al contratto di lavoro a termine sul presupposto dell'esecuzione di un'opera determinata avente carattere straordinario od occasionale, e della necessità di eseguire lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazione, il giudice del merito - nel verificare l'effettiva sussistenza di tali presupposti allegati dal datore di lavoro quali condizioni di legittimità per l'apposizione del termine al contratto di lavoro, come previsto dalle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 - può tener conto ex art. 115 cpv. Cod. proc. civ. delle nozioni di comune esperienza in ordine alla peculiare organizzazione della produzione nelle imprese cantieristiche, che normalmente operano su specifiche commesse. (V 4482/84, mass n 436380; (V 2139/84, mass n 434180; (V 3223/83, mass n 428123).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)