diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2139 del 30/03/1984 (Rv. 434180 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - ACCERTAMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NEL RISPETTO DEI REQUISITI EX ART. 1 LETT. C) E D) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CRITERI - ILLECEITÀ DELLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO PER LA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434180-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - ACCERTAMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NEL RISPETTO DEI REQUISITI EX ART. 1 LETT. C) E D) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CRITERI - ILLECEITÀ DELLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO PER LA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito, nel valutare (in fatto) se, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, la stipulazione di contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, deve tener conto che la caratteristica della soggezione della attività cantieristica a fluttuazioni imprevedibili va ritenuta, per volontà del legislatore, una nozione di comune esperienza, la quale, a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova, pertanto, in tale settore - ferma, peraltro, l'esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto e l'altro a norma dell'ultima parte dell'art. 2 della legge - la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato non potrà essere ritenuta illecita per la sola previsione del termine, in Mancanza della prova specifica che essi siano stati conclusi in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.). (V 2022/80, mass n 405659; (Conf 5095/83, mass n 429956; (Conf 4950/83, mass n 429822; (Conf 4420/83, mass n 429324; (Conf 4365/83, mass n 429266; (Conf 4099/83, mass n 429054; (Conf 3223/83, mass n 428123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)