Sez. U, Sentenza n. 2882 del 11/05/1984 (Rv. 434934 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - LIMITAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO DI PRIMO GRADO DELLA PROPRIA FACOLTÀ DI SINDACARE LA LEGITTIMITÀ DI UN ATTO AMMINISTRATIVO - IMPLICITA DECLARATORIA NEGATIVA DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - DIVERSO AVVISO DEL GIUDICE DI APPELLO CIRCA L'AMPIEZZA DELLA PREDETTA FACOLTÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE EX ART. 353 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - LIMITAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO DI PRIMO GRADO DELLA PROPRIA FACOLTÀ DI SINDACARE LA LEGITTIMITÀ DI UN ATTO AMMINISTRATIVO - IMPLICITA DECLARATORIA NEGATIVA DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - DIVERSO AVVISO DEL GIUDICE DI APPELLO CIRCA L'AMPIEZZA DELLA PREDETTA FACOLTÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE EX ART. 353 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio promosso davanti al giudice ordinario dal dipendente di un ente pubblico economico, per impugnare il licenziamento, la pronuncia del giudice di primo grado, nella parte in cui, statuendo sul fondamento della domanda, limiti la propria facoltà di sindacare la legittimità di un atto amministrativo (nella specie, rilevante al fine di stabilire se il licenziamento fosse o meno giustificato da obiettivo motivo), non implica una declaratoria negativa della giurisdizione, vertendosi in materia di limitazioni interne delle attribuzioni giurisdizionali dell'a.G.o.. Ne consegue che lo eventuale diverso avviso del giudice d'appello, circa l'ampiezza del suddetto Sindacato, non rende necessaria la rimessione della causa al primo giudice, difettando i presupposti di cui all'art. 353 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)