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Sez. 1, Sentenza n. 4162 del 11/04/1995 (Rv. 491749 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Facoltà di sindacare la legittimità di un atto amministrativo - Ampiezza - Diverso avviso del giudice di appello - Rimessione della causa al primo giudice - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491749-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

La pronuncia del giudice di primo grado, nella parte in cui, statuendo sul fondamento della domanda, limiti la propria facoltà di sindacare la legittimità di un atto amministrativo (nella specie, il decreto di proroga del termine di occupazione temporanea di un immobile per l'esecuzione di un'opera pubblica ed il tardivo decreto di esproprio) non implica una declaratoria negativa della giurisdizione, vertendosi in materia di limitazioni interne delle attribuzioni giurisdizionali dell'A.G.O., con la conseguenza che il diverso avviso del giudice d'appello, circa l'ampiezza del suddetto sindacato, non rende necessaria la rimessione della causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)