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Sez. 3, Sentenza n. 1521 del 22/06/1967 (Rv. 328244 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - PROSPETTAZIONE DI UNA QUESTIONE RELATIVA ALLA PROROGA - SUFFICIENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO IN SEDE ORDINARIA - DOVERE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA DI DECIDERE NEL MERITO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328244-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - PROSPETTAZIONE DI UNA QUESTIONE RELATIVA ALLA PROROGA - SUFFICIENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO IN SEDE ORDINARIA - DOVERE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA DI DECIDERE NEL MERITO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La Competenza della Sezione specializzata agraria si determina per il solo fatto che la questione relativa alla proroga sia stata prospettata da una delle parti, indipendentemente dalla sua fondatezza per il principio della devoluzione unitaria della controversia, la Competenza di tale Sezione permane anche se questa si pronunci negativamente sulla richiesta di proroga o sulla qualificazione agraria del rapporto. Conseguentemente, la Sezione agraria a seguito di dichiarazione d'incompetenza emessa dal giudice adito in Sede ordinaria, salva la ipotesi in cui ictu oculi risulti certo che il rapporto dedotto non rientra tra le varie fattispecie contemplate dalle leggi speciali sulla proroga dei contratti agrari, non puo richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza sulla base dell'accertata qualificazione non agraria del rapporto, ma e tenuta a decidere il merito della causa, esaminando se sussista altro titolo che conferisca al convenuto il diritto all'ulteriore detenzione del fondo, essendo anche competente a disporre il rilascio dello stesso, se non sussista alcun titolo che ne legittimi la detenzione. (nella specie, il convenuto per il rilascio aveva eccepito l'esistenza di un rapporto di affittanza agraria soggetto a proroga legale ed il pretore adito aveva dichiarato la propria incompetenza. E stato ritenuto dalla Corte suprema che, in tal caso, la Sezione agraria dovesse decidere sul rilascio e non dichiarare la propria incompetenza. (Cfr. 2190-62 170-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)