Sez. L - , Ordinanza n. 2018 del 26/01/2018 (Rv. 647264 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Amministrazione straordinaria - Sentenza di rigetto della pretesa del creditore intervenuta prima - Impugnazione - Competenza del tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Il principio dettato dall'art. 81, comma 3, n. 3, del d.lgs. n. 5 del 2006, che riconosce l'ammissione allo stato passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non ancora passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, è applicabile anche alla amministrazione straordinaria e comporta il venir meno della "vis attractiva" del tribunale che ha dichiarato l'insolvenza, stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999; ne consegue che nel caso in cui l'amministrazione straordinaria sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 81 com. 3, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)