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Sez. 1, Sentenza n. 10616 del 23/04/2025 (Rv. 674470-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Ammissione al passivo fallimentare con riserva - Sentenza di rigetto della domanda proposta dal creditore - Sopravvenienza del fallimento - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674470-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento; in tal caso, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della curatela e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura. (Fattispecie nella quale il fallimento era intervenuto dopo la sentenza di rigetto della domanda del creditore, che, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, aveva proposto appello ed il relativo giudizio si era interrotto; poiché, tuttavia, l'appellante non aveva provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, era passata in giudicato la sentenza di rigetto di primo grado, sicché restava precluso l'accoglimento della pretesa creditoria in sede fallimentare).

Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 81 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)