Sez. 4 - , Sentenza n. 22256 del 03/03/2021 Ud. (dep. 08/06/2021) Rv. 281276 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Documento di valutazione dei rischi - Inidoneità delle misure di prevenzione previste - Designazione di un preposto - Rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità del datore - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente, alla guida di un muletto, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilità sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 63, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 64 com. 1, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)