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Sez. 4 - , Sentenza n. 4075 del 13/01/2021 Ud. (dep. 03/02/2021) Rv. 280389 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Mancata previsione del rischio specifico nei documenti aziendali di valutazione - Obbligo di adottare idonee misure di sicurezza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280389-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all'omessa previsione anticipata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore a seguito della precipitazione della cabina di un ascensore sulla quale stava lavorando, nonostante tale specifico pericolo di precipitazione non fosse contemplato nel DUVR).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)