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Sez. 3, Sentenza n. 1555 del 25/05/1973 (Rv. 364372 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - EFFETTI - CARATTERE INNOVATIVO - VALORE INTERPRETATIVO DELLA LEGGE N 818 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364372-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - EFFETTI - CARATTERE INNOVATIVO - VALORE INTERPRETATIVO DELLA LEGGE N 818 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*

La legge 7 ottobre 1969 n 742, disponendo la sospensione di tutti indistintamente i termini processuali nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre), che riprendono a decorrere alla fine di detto periodo, ha regolato in modo diverso e con piu ampio contenuto e materia, sicche la nuova disciplina presenta una portata innovativa e non interpretativa rispetto alla legge 14 luglio 1965 n 818. (Conf 910/72, mass n 357168).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)