Sez. 3, Sentenza n. 910 del 24/03/1972 (Rv. 357168 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - EFFETTI - CARATTERE INNOVATIVO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - EFFETTI - CARATTERE INNOVATIVO.*
La legge 7 ottobre 1969 n 742, disponendo la sospensione di tutti indistintamente i termini processuali nel periodo feriale (primo agosto- 15 settembre), che riprendono a decorrere alla fine di detto periodo, ha regolato in modo diverso e con piu ampio contenuto la materia, sicche la nuova disciplina presenta una portata innovativa e non interpretativa rispetto alla legge 14 luglio 1965 n 818. (V 1779'71, mass n 352278; 1411'71, mass n 351679).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)