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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26226 del 19/12/2016 (Rv. 642775 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Piani attestati di risanamento - Mancata allegazione di un documento integrativo del piano - Conseguenze - Inesistenza del piano e revocabilità del credito insinuato - Esclusione - Poteri officiosi del giudice - Esercizio - Necessità.
Stato
decisa il 2016-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642775-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale non può concludere per la revocabilità del credito insinuato al passivo e, quindi, negare l’ammissione, in via privilegiata, del finanziamento garantito da pegno ed erogato da una banca a seguito della stipula di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012), rilevando l’inesistenza della convenzione stragiudiziale intervenuta tra l’imprenditore in crisi e la banca finanziatrice in ragione della mancanza di un documento integrativo non prodotto dal ricorrente. Invero, laddove risultino agli atti il piano attestato e la relazione asseverata del professionista ed il tribunale ritenga comunque necessario, a differenza della parte, l’esame del menzionato documento, il giudice, nel rispetto dei principi del giusto processo e del divieto di decisioni a sorpresa, ha il dovere di disporne, se del caso, l’acquisizione, anche d’ufficio, ovvero di chiedere alle parti i chiarimenti necessari, indicando le questioni rilevabili d’ufficio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)