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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13719 del 05/07/2016 (Rv. 640362 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Atti compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento - Esenzione dall'azione revocatoria - Sindacato del giudice di merito - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640362-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento a norma dell'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), il giudice deve verificare, con giudizio "ex ante", la manifesta idoneità del piano medesimo, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha ritenuto che il pegno concesso in esecuzione di un piano attestato fosse automaticamente sottratto alla revoca).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)