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Sez. 4 - , Sentenza n. 47782 del 28/09/2018 Ud. (dep. 19/10/2018) Rv. 273992 - 01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | PARTE CIVILE - IN GENERE - Doglianza dell'imputato tendente al riconoscimento di attenuante idonea ad incidere sulla gravità del fatto e sulla liquidazione del danno - Interesse della parte civile a contraddire nel giudizio di legittimità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273992-01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

Sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità attivato dall'imputato in ordine alla ravvisabilità delle circostanze attenuanti, in quanto tale giudizio può incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare ridotto qualora il fatto sia considerato di minore gravità. (Fattispecie in cui la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 609-bis cod. pen., ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)