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Sez. 5, Sentenza n. 28352 del 01/06/2023 Ud. (dep. 03/07/2023) Rv. 284811 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Giudizio di rinvio in tema di circostanze aggravanti - Interesse a partecipare della parte civile - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Liquidazione delle spese processuali - Spettanza.
Stato
decisa il 2023-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284811-01

PARTE CIVILE - SPESE

In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse della parte civile a interloquire nel giudizio di rinvio sulla ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a carico dell'imputato, anche ove non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta di aspetti suscettibili di incidere sull'entità del risarcimento del danno. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto il conseguente diritto della parte civile a ottenere, secondo il generale criterio della soccombenza, la rifusione della spese di lite sostenute).

Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)