Sez. 5, Sentenza n. 2223 del 08/11/1984 Cc. (dep. 19/12/1984) Rv. 167167 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - REGISTRAZIONE ANAGRAFICA FRA I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - REGISTRAZIONE ANAGRAFICA FRA I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., non è necessario che il consegnatario risulti anagraficamente registrato fra i componenti della famiglia dell'interessato, essendo sufficiente una convivenza anche solo temporanea, quale quella che deve riconoscersi in uno strettissimo congiunto ripetutamente rinvenuto nel domicilio del destinatario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)