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Sez. 5, Sentenza n. 2223 del 08/11/1984 Cc. (dep. 19/12/1984) Rv. 167167 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - REGISTRAZIONE ANAGRAFICA FRA I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167167-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - REGISTRAZIONE ANAGRAFICA FRA I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Per la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., non è necessario che il consegnatario risulti anagraficamente registrato fra i componenti della famiglia dell'interessato, essendo sufficiente una convivenza anche solo temporanea, quale quella che deve riconoscersi in uno strettissimo congiunto ripetutamente rinvenuto nel domicilio del destinatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)