Sez. 6, Sentenza n. 5333 del 25/02/1987 Ud. (dep. 30/04/1987) Rv. 175837 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - TEMPORANEITÀ DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - SUFFICIENZA E PREVALENZA SULLA MERA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA - RATIO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - TEMPORANEITÀ DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - SUFFICIENZA E PREVALENZA SULLA MERA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA - RATIO.*
Il rapporto di convivenza, cui la legge fa esplicito riferimento nell'art. 169 cod. proc. pen. (prima notificazione all'imputato non detenuto), può essere anche temporaneo e realizzare così, nella sua concretezza, una situazione di fatto oggettivamente diversa da quella che è espressa dal concetto anagrafico di residenza. Infatti, poiché la ratio dell'art. 169 citato va individuata nell'assicurare che l'atto da notificare pervenga nel modo più adeguato e tempestivo nelle mani del suo destinatario, si sono voluti privilegiare, rispetto a dati meramente formali o presuntivi, quelli, come la convivenza, ancorché temporanea, che tale garanzia effettivamente realizzano. (Conf mass n 174477; (Conf mass n 168872; (Conf mass n 167167).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)