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Sez. 2, Sentenza n. 3596 del 12/03/2003 (Rv. 561080 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE | Partecipazione all'assemblea straordinaria - Attività non esorbitante dal mandato - Compenso - Determinazione - Momento del conferimento del mandato.
Stato
decisa il 2003-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561080-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE

In tema di condominio, la partecipazione dell'amministratore all'assemblea, ordinaria e straordinaria, in quanto attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza - le cui norme sono applicabili nei rapporti con i condomini - deve ritenersi compensata dal corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66, Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)