Sez. 2, Sentenza n. 10815 del 16/08/2000 (Rv. 539589 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - IN GENERE | Amministratore - Natura - Rapporti con i condomini - Applicabilità delle norme sul mandato con rappresentanza - Configurabilità - Conseguenze in tema di obblighi di restituzione alla scadenza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - IN GENERE
L'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 cod. civ., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)