Sez. L, Sentenza n. 1929 del 28/05/1976 (Rv. 380728 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - IRRILEVANZA - STUDIO DI CONTROVERSIE E SCRITTI DIFENSIVI - PRESTAZIONE PER CONTO DI UN AVVOCATO - ESERCIZIO DI PROFESSIONE FORENSE - ESCLUSIONE - COMPENSO - DETERMINAZIONE EX ART 2225 COD CIV.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - IRRILEVANZA - STUDIO DI CONTROVERSIE E SCRITTI DIFENSIVI - PRESTAZIONE PER CONTO DI UN AVVOCATO - ESERCIZIO DI PROFESSIONE FORENSE - ESCLUSIONE - COMPENSO - DETERMINAZIONE EX ART 2225 COD CIV.*
La prestazione d'opera intellettuale, che consista nello studio di controversie e nella compilazione di scritti difensivi, senza accesso agli uffici giudiziari od amministrativi, ne rapporto con le parti, ma per conto di un avvocato che ne assuma la piena paternita e responsabilita, non configura Esercizio di attivita professionale forense, soggetto alla disciplina di cui all'art 2231 cod civ, per il caso di mancata iscrizione negli albi. Invero, l'attivita che l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nonche le norme del codice di rito riservano agli iscritti negli albi forensi e solo quella di rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, ovvero, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nel corso del processo. Nell'indicata situazione, il compenso in favore del prestatore d'opera, che non sia iscritto negli albi professionali, va liquidato secondo i criteri fissati dall'art 2225 cod civ, e non secondo quelli di cui all'art 2233 cod civ, presupponenti detta iscrizione. (V 2526/75, mass n 376443; (V 3496/72, mass n 361412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)