Sez. 2, Sentenza n. 2526 del 27/06/1975 (Rv. 376443 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - INVALIDITA DEI CONTRATTI - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - INVALIDITA DEI CONTRATTI - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'invalidita dei contratti aventi per oggetto prestazioni professionali, per difetto di iscrizione del professionista nell'albo della categoria, si riferisce unicamente alle attivita che per legge siano riservate, in via esclusiva, a professionisti abilitati allo Esercizio professionale. Per ogni altra attivita, anche se abitualmente svolta da professionisti iscritti in albi ed anche se contemplata in apposita voce della tariffa professionale, vige il principio generale della libera esplicazione delle proprie energie lavorative, che compete ad ogni persona. (V 3496/72, mass n 361412; 1474/68, mass n 333134).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)